Scopri tutti i benefici fiscali di cui puoi usufruire facendo una donazione ad AVPS.
Benefici fiscali
Puoi scegliere il metodo di donazione più comodo per te fra assegno bancario, assegno postale, assegno circolare e bollettino postale.
L'erogazione liberale ricevuta con uno dei seguenti sistemi di pagamento:
- assegno bancario non trasferibile;
- assegno postale non trasferibile;
- bollettino postale;
- assegno circolare.
è fiscalmente deducibile o detraibile dal reddito delle persone fisiche e giuridiche in quanto l'Associazione possiede i requisiti soggettivi previsti dal comma 1 dell'articolo 14 del Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, ovvero:
- è una associazione di volontariato ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 266 del 11 agosto 1991 ed alla Legge regionale della Lombardia n. 1 del 14 febbraio 2008, iscritta con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 56208 del 20 aprile 1995 nel Registro Generale Regionale del Volontariato al Foglio 463, progressivo 1848, sezione A) sociale;
- è di diritto una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 8 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460;
- è una associazione riconosciuta e iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche private con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 9277 del 21.08.2007;
adempie agli obblighi previsti dal comma 2 dell'articolo 14 del Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, in quanto:
- tiene le scritture contabili ai sensi degli articoli 14 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- redige, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio composto da Relazione di Missione, Stato Patrimoniale, Rendiconto Economico e Nota Esplicativa;
Pertanto l'erogazione liberale di cui sopra è:
- ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, deducibile dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% (dieci per cento) del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di Euro 70.000,00= (settantamila) all'anno (norma valida sia per le persone fisiche sia per i soggetti IRES);
- ai sensi dell'articolo 15, comma 1.1 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, detraibile dall'imposta lorda del soggetto erogatore nel limite del 26% (ventisei per cento) per un importo non superiore a Euro 2.065,00= (duemilasessantacinque) all'anno (norma valida per le persone fisiche);
- ai sensi dell'articolo 100, comma 2, lettera h) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 deducibile dal reddito complessivo del soggetto erogatore per un importo non superiore a Euro 2.065,00= (duemilasessantacinque) all'anno oppure nel limite del 2% (due per cento) del reddito di impresa dichiarato all'anno (norma valida per i soggetti IRES).